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Montenegro, la Costituzione calpestata
In Montenegro il braccio di ferro tra capo dello stato e parte dell’opposizione sta generando una crisi politica ed istituzionale senza precedenti. Blagota Mitrić, presidente della Corte costituzionale del Montenegro, cerca di fare il punto della situazione
(Originariamente pubblicato dal quotidiano Danas , il 2 novembre 2022)
Lo scorso primo novembre il parlamento montenegrino ha approvato alcune modifiche alla legge sul presidente della Repubblica tese a limitare le prerogative costituzionali del capo di stato.
Secondo la Costituzione del Montenegro, il conferimento dell’incarico per formare un nuovo governo è prerogativa esclusiva del presidente della Repubblica. Con l’emendamento recente di alcune semplici leggi la maggioranza parlamentare sta tentando di trasferire al parlamento la competenza in questa materia in modo da poter riproporre Miodrag Lekić come candidato per formare un nuovo esecutivo. Alla fine di settembre infatti il presidente del Montenegro Milo Đukanović ha rifiutato di conferire il mandato a Lekić, provocando una grave crisi istituzionale che, secondo Blagota Mitrić, presidente della Corte costituzionale del Montenegro, sta assumendo sempre più i contorni di un’agonia giuridica.
Lei è d’accordo con chi ritiene che lo scorso primo novembre la Costituzione del Montenegro sia stata calpestata?
Sì, si tratta di una delle più gravi violazioni della Costituzione a cui ho assistito da quando mi occupo di questa problematica, e me ne occupo ormai da trent’anni.
Siamo di fronte ad una semplice situazione giuridica: secondo la prassi costituzionale e giuridica non solo della nostra Corte costituzionale, ma di tutte le corti dell’ex SFRJ, qualsiasi trasposizione letterale di una norma costituzionale all’interno di una legge o un emendamento legislativo è considerata incostituzionale, già solo per il fatto di aver trascritto una norma costituzionale.
Non si può disciplinare con una legge ciò che è già disciplinato dalla Costituzione. Questo è il primo punto.
Secondo, con le ultime modifiche alla legge sul presidente del Montenegro, una parte della norma costituzionale in questione non solo è stata trascritta all’interno della legge, ma è stata modificata aggiungendo alcuni elementi, alcune espressioni, alcune situazioni giuridiche che non hanno nulla a che vedere con quella norma che disciplina le funzioni del presidente.
Terzo, e questo è il punto più importante, rimanendo sempre sul piano teorico, è incostituzionale disciplinare con una legge le funzioni non solo del capo di stato, ma anche quelle del parlamento e del governo.
Si possono apportare modifiche a varie leggi [riguardanti gli organismi di potere], senza però incidere sulle loro prerogative [costituzionali]. Si possono modificare le disposizioni riguardanti altre funzioni del presidente della Repubblica, come ad esempio la concessione della grazia, oppure la possibilità di essere nominato presidente di varie associazioni, ma non si possono intaccare le sue prerogative costituzionali, e questo, ripeto, vale anche per il parlamento e per il governo. Le funzioni di questi tre organismi di potere sono sancite dalla Costituzione.
Considerando che al momento la Corte costituzionale del Montenegro non può pronunciarsi su alcuna questione [per il mancato quorum deliberativo], ritiene che sia possibile sporgere denuncia alla Corte di Strasburgo contro 41 deputati del parlamento di Podgorica [che hanno votato a favore delle controverse modifiche] per aver violato la Costituzione?
Il nome completo della corte a cui lei si riferisce è Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed è una corte che prende in esame solo i ricorsi contro uno stato accusato di aver calpestato vari diritti umani.
Quindi, alla Corte di Strasburgo non può essere presentato un ricorso contro i deputati [del parlamento di Podgorica], bensì esclusivamente contro lo stato montenegrino, ossia contro l’istituzione statale che ha preso la controversa decisione.
Posso citare un episodio risalente ad una quindicina di anni fa, quando davanti alla Corte costituzionale del Montenegro c’erano duemila, se non addirittura tremila ricorsi pendenti, riguardanti alcune questioni importanti. Dal momento che la Corte costituzionale non riusciva a portare a termine questi procedimenti, sulla questione si era espressa la Corte di Strasburgo, stabilendo che, nel sistema giuridico del Montenegro, il ricorso costituzionale era diventato un rimedio giuridico privo di qualsiasi efficacia, pertanto i cittadini del Montenegro potevano rivolgersi direttamente alla Corte di Strasburgo per presentare ricorsi contro le sentenze definitive emesse da qualsiasi organismo giudiziario nazionale [tranne che ovviamente dalla Corte costituzionale], compresa la Corte suprema.
Ora la situazione è ancora più difficile, perché non abbiamo una Corte costituzionale. Quindi, la sua domanda è del tutto logica e, seguendo il ragionamento giuridico di cui sopra, la Corte di Strasburgo dovrebbe essere competente ad esprimersi sulla questione.
Possiamo aspettarci una qualche reazione da parte del procuratore speciale del Montenegro? Trattandosi di una delle poche istituzioni che attualmente funzionano in Montenegro, l’ufficio del procuratore speciale potrebbe reagire in difesa del principio di legittimità costituzionale?
No, perché non si tratta di un reato, anche se lo scorso primo novembre in parlamento c’era anche chi parlava di un reato. [Gli emendamenti legislativi approvati dalla maggioranza parlamentare] non hanno nulla a che vedere con un reato.
Per quale motivo? Perché la Costituzione del Montenegro contiene una disposizione secondo cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi durante le sedute del parlamento. Possono invece essere chiamati ad assumersi la responsabilità per eventuali affermazioni inopportune pronunciate al di fuori del parlamento. Vi è un’altra disposizione secondo cui i membri del parlamento votano secondo le proprie convinzioni e la propria volontà.
Per quanto riguarda invece le istituzioni che lei ha nominato, in questo momento non solo la Corte costituzionale, ma anche la procura opera con un mandato tecnico, come anche la Corte suprema, guidata da un presidente ad interim, e lo stesso vale anche per il Consiglio della magistratura. Quindi, al momento in Montenegro i principali organismi di potere e le istituzioni che costituiscono lo stato non funzionano.
L’unico organismo legittimo è il presidente della Repubblica, e in parte il parlamento. Dico in parte perché il parlamento continua ad aggirare la volontà popolare espressa alle urne come gli pare, ed è un comportamento in totale contrasto con la Costituzione.
Quando viene votata la sfiducia ad un governo, non si può continuare a formare nuovi governi, prima un governo di minoranza, poi un altro governo, etc. senza indire nuove elezioni. Una situazione in cui i leader di alcuni partiti politici si mettono d’accordo per formare una nuova maggioranza parlamentare, senza le nuove elezioni, è una follia dal punto di giuridico.
Secondo lei, come evolverà la situazione?
Allora, la legge in questione è stata approvata con la maggioranza richiesta e, secondo la Costituzione, il presidente della Repubblica deve promulgarla.
La Costituzione prevede però anche la possibilità per il presidente di rinviare la legge al parlamento per una nuova votazione e se la legge dovesse essere approvata la seconda volta, il presidente è tenuto a controfirmarla a prescindere dal suo contenuto.
Ritiene che durante la seduta in cui sono stati approvati i controversi emendamenti in parlamento sia prevalsa l’ostilità verso il Partito democratico dei socialisti (DPS) o l’ostilità verso lo stato?
Ha prevalso il potere. In Montenegro è in corso una terribile lotta per il potere e tutti gli schieramenti sono pronti ad utilizzare qualsiasi mezzo per raggiungere i loro scopi. Già solo il fatto che abbiano violato la Costituzione pur di formare un governo di minoranza la dice lunga.
Erano obbligati a indire le elezioni anticipate. Non si può formare un nuovo governo e modificare la composizione del parlamento sulla base di un accordo tra i leader politici, bensì esclusivamente sulla base della volontà popolare, ossia sulla base dell’esito delle elezioni. Lo sancisce l’articolo 9 della Costituzione, anche un bambino è in grado di capirlo.
L’articolo 2 invece prevede che non possa essere costituito né riconosciuto come legittimo nessun potere che non sia espressione della volontà dei cittadini liberamente manifestata alle elezioni parlamentari in conformità con la legge.