* Il Kosovo adotterà una costituzione che prevedrà meccanismi giuridici e istituzionali per la protezione, la promozione e il rafforzamento dei diritti umani di tutte le persone del Kosovo;
* Il Kosovo avrà diritto a negoziare e sottoscrivere accordi internazionali, e a richiedere l’adesione ad organizzazioni internazionali;
* Il Kosovo avrà simboli nazionali propri e distinti, tra i quali una bandiera, un sigillo e un inno, che devono riflettere la sua composizione mulietnica;
* Il Kosovo non avrà alcuna pretesa territoriale contro – o non cercherà alcuna unione con – stati o parti di stati;
* La comunità internazionale avrà un ruolo di supervisione e monitoraggio ed avrà tutti i poteri necessari per garantire un’effettiva ed efficace implementazione di quest’accordo;
* Il Kosovo adotterà un programma complessivo e attento alle questioni di genere per affrontare il proprio passato, che comprenderà un ampio spettro di iniziative di giustizia di transizione;
* Gli abitanti appartenenti allo stesso gruppo nazionale o etnico, o linguistico o religioso tradizionalmente presenti sul territorio del Kosovo godranno di specifici diritti;
* Il Kosovo e la Serbia adotteranno – seguendo quanto previsto da norme e standard interni e internazionali – tutte le misure necessarie per determinare e fornire informazioni in merito all’identità, la localizzazione e il destino degli scomparsi;
* I municipi del Kosovo avranno diritto di adottare misure di cooperazione inter-municipale e trans-frontaliera su questioni di mutuo interesse e nell’esercizio delle proprie competenze;
* Nuovi confini municipali verranno stabiliti in linea con quanto previsto dall’allegato all’Annesso III di quest’accordo (BIRN non ha ottenuto gli allegati);
* Alla chiesa ortodossa in Kosovo, SOC – inclusi i suoi religiosi, affiliati, attività e proprietà – verrà garantita maggiore sicurezza e protezione in modo possa godere di tutti i propri diritti, prerogative e immunità, come previsto dall’Annesso V di quest’accordo;
* Le proprietà mobili ed immobili della Repubblica Federale di Yugoslavia o della Repubblica di Serbia situate sul territorio del Kosovo ai tempi di quest’accordo passeranno al Kosovo;
* Dei reclami riguardanti proprietà immobiliari private, e tra queste anche proprietà agricole e commerciali, continuerà ad occuparsene la Kosovo Property Agency, KPA, che si occuperà anche di questioni relative alla restituzione delle proprietà, e tra queste – con priorità – di riguardanti restituzioni di proprietà alla SOC;
* Il Kosovo e la Serbia si impegnano a risolvere direttamente qualsiasi disputa dovesse intervenire tra loro, che non sia qui prevista, attraverso accordo che tenga conto delle norme e standard internazionali;
* Il Kosovo avrà autorità sull’applicazione della legge, sulla sicurezza, sulla sicurezza pubblica, sui servizi di intelligence, sulla protezione civile e sul controllo dei confini del proprio territorio, salvo le eccezioni previste da questo accordo;
* Verrà creata una nuova Forza di Sicurezza del Kosovo, KSF, multinazionale e professionale, una componente della quale sarà dotata di armi leggere e in grado di agire per specifiche funzioni di sicurezza, in accordo con quanto previsto dall’Annesso VIII di questo accordo;
* Il KPC, avedo raggiunto i propri obiettivi, tra i quali contribuire alla ricostruzione post-conflitto del Kosovo, verrà smantellato entro un anno dall’entrata in vigore di quest’accordo;
* Con l’entrata in vigore di quest’accordo, il Presidente del Kosovo, consultando la presidenza dell’Assemblea, istituirà una commissione costituzionale per redigere una proposta di costituzione, consultandosi con l’International Civilian Representative, come previsto da quest’accordo;
* Non più tardi di 9 mesi dopo l’entrata in vigore di quest’accordo, verranno organizzate in Kosovo elezioni generale e locali, in accordo con le previsioni di quest’accordo ed i nuovi confini municipali definiti nell’Annesso III di quest’accordo. Le elezioni verranno certificate da un’autorità internazionale competente che garantisca il raggiungimento di standard internazionali;
* Un gruppo guida internazionale, International Steering Group ISG, di cui faranno parte i principali portatori di interesse internazionali, nominerà un Rappresentante Civile Internazionale, ICR, cercando l’approvazione anche del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’ICR e il Rappresentante speciale Ue, UESR, nominato dal Consiglio dell’Unione europea, saranno la stessa persona.
* Come stabilito dall’Annesso IX di questo accordo, l’ICR potrà esercitare determinati poteri per garantire e supervisionare la piena applicazione di quest’accordo, tra questi il potere di adottare misure, nel cao di necessità, per impedire e rimediare a violazioni dell’accordo stesso;
* Il mandato dell’ICR continuerà sino a quando l’ISG verificherà che il Kosovo ha implementato i contenuti di quest’accordo. L’ISG guiderà le fasi finali della presenza dell’ICR;
* L’Unione Europea creerà una propria missione nel campo della European Stability and Defence Policy per quanto riguarda la tutela dello stato di diritto;
* La missione ESDP assisterà le autorità del Kosovo nel loro progresso verso la sostenibilità e la responsabilità e nello sviluppare e rafforzare una magistratura indipendente, la polizia, i servizi di dogana assicurando che queste istituzioni siano indipendenti da interferenze politiche e in accordo con gli standard internazionali riconosciuti e le migliori pratiche a livello europeo;
* La NATO stabilirà una presenza militare internazionale, IMP, a sostegno dell’implementazione di quest’accordo, come stabilito dall’Annesso XI.